Definizione Professione Psicologo
Nel 1989 nasce in Italia la professione regolamentata di “psicologo”. Una professione giovane che ancora risente di male interpretazioni delle norme che la regolano. Vediamo ora insieme la norma principale che definisce la professione di psicologo, l’art. 1 della L. 56/89.
Premessa
Ricordiamo che la legge 56/89 istituisce la professione di psicologo ed è essa ad essere regolamentata. Significa che il concetto di “professione di psicologo” funge da “cappello” sotto il quale comprendere tutte le prestazioni svolte dallo psicologo nell’ambito della sua attività professionale. Ciò che non può fare lo psicologo non può farlo nessuno psicologo indipendentemente dal suo titolo di specializzazione, allo stesso modo, ciò che può fare lo psicologo può farlo ogni psicologo indipendentemente dal suo titolo di specializzazione. Infatti lo psicologo rimane sempre psicologo, nessun titolo di specializzazione cambia la natura della sua professione principale, quella regolamentata. Affermazioni del tipo “lo psicologo non cura” porterebbero come conseguenza che nessuno psicologo potrebbe più curare, mentre la Norma riconosce la natura sanitaria delle prestazioni rese dall’esercente la professione di psicologo.
Art. 1 L. 56/89. Norma e Commento
La legge n. 56 del 1989 istituisce per la prima volta in Italia la professione di psicologo. Quella di psicologo è quindi una professione regolamentata (ovvero regolata da Ordine) soltanto dal 1989.
Il testo dell’art. 1 della L.56/89 cita testualmente “La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.”
Descrizione e Commento Art. 1 L. 56/89
Lo psicologo quindi utilizza tutti gli strumenti conoscitivi e di intervento in ambito psicologico.
Per strumenti conoscitivi si intendono paradigmi, teorie, conoscenze, acquisizioni.
Per strumenti di intervento si intendono strumenti come il colloquio psicologico, stimolazioni psicologiche e neuropsicologiche, ipnosi, training psicologici, e così via.
Gli strumenti psicologici sono tutti quegli strumenti non chirurgici, non farmacologici, non invasivi utilizzati dallo psicologo.
Il concetto di prevenzione comprende tutto ciò che può essere utilizzato dallo psicologo al fine di prevenire un sintomo od disturbo prima che esso sia presente (terapia preventiva primaria) oppure prevenire l’esacerbazione di un problema o che un sintomo esiti in un disturbo o che un disturbo esiti in altre condizioni (terapia preventiva secondaria).
La diagnosi psicologica è l’attribuzione di una valutazione da parte dello psicologo dopo aver acquisito dati relativi alle condizioni di salute psicologica del paziente. La diagnosi può avere finalità prettamente attributive, finalità preventive (la diagnosi precoce può prevenire esiti peggiori), valore terapeutico (terapia diagnostica). La diagnosi non è scindibile nella prassi dalla cura stessa in quanto la stessa attribuzione diagnostica può essere determinata dall’esito della cura.
Le attività di abilitazione-riabilitazione sono tutte quelle attività svolte dallo psicologo per finalità terapeutiche ovvero per sviluppare nel paziente specifiche funzioni deficitarie o per recuparare funzioni compromesse. Per la letteratura internazionale in particolare per il noto DSM (Manuale Diagnostico e Statistico dei Diturbi Mentali) la quasi totalità dei disturbi mentali può essere diagnosticata esclusivamente in presenza di compromissione di una o più funzioni della vita del soggetto o in presenza di marcato disagio. Pertanto la riabilitazione psicologica risulta essere una prestazione terapeutica fondamentale in ambito psicologico.
Il sostegno psicologico è l’attività dello psicologo volta al mantenimento a livello longitudinale delle condizioni di salute della persona. Può essere utilizzato quindi per obiettivi di mantenimento o miglioramento dei risultati ottenuti con gli interventi terapeutico-riabilitativi oppure essere utilizzato come mezzo di controllo per prevenire esacerbazione di situazioni croniche o per seguire un paziente o i familiari di un paziente con specifiche patologie mediche croniche, degenerative o terminali quindi con funzioni di riduzione del disagio. Lo stesso sostegno può avere finalità terpaeutiche quando permette la remissione del disagio e garantisce il miglioramento delle condizioni generali di vita del paziente.
Prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione, sostegno sono le principali attività cliniche svolte dallo psicologo e sono sintetizzabili nel concetto di “cure psicologiche” o “terapie psicologiche”. La finalità terapeutica delle prestazioni psicologiche ha portato il legilastore a riconoscere il valore sanitario delle prestazioni rilasciate dall’esercente l’attività di psicologo, anche per quanto riguarda l’esenzione IVA sia per quanto riguarda la detraibilità fiscale come spese sanitarie.
Lo psicologo, quale prestatore d’opera sanitaria, quindi lo psicologo del settore clinico si occupa di salute mentale ovvero del trattamento di ciò che la disturba (disturbi mentali) attraverso strumenti conoscitivi e di intervento in ambito psicologico, vale a dire con mezzi psicologici (non chirurgici, non farmacologici, non invasivi) tra cui spicca lo strumento sanitario del “colloquio psicologico”.
In sintesi “lo psicologo è quel professionista della salute che utilizza tutti gli strumenti conoscitivi e d’intervento in ambito psicologico, come il colloquio psicologico, per la risoluzione di un problema, un sintomo, un disturbo o per la prevenzione dello stesso. Le prestazioni cliniche rilasciate dall’esercente la professione di psicologo sono dalla Norma riconosciute sanitarie (DM 1994 e 2002) quindi esenti IVA e detraibili fiscalmente, in quanto il legislatore le ha riconosciute aventi finalità terapeutiche” (circolare 20e agenzia delle entrate 13.05.2011).




Finalmente un po’ di chiarezza. Sui siti degli ordini ripetono soltanto la norma senza fornire alcuna spiegazione non te la danno neanche se gliela chiedi. E’ cosa risaputa credo ormai in tutto il mondo che la diagnosi non può essere separata dalla cura così come risulta terapeutica ogni prestazione sanitaria, dalla prevenzione alla riabilitazione. Bravi!