Lo Psicologo Cura e la Cura è Detraibile
Nella circolare n. 20/e del 13 maggio 2011 l’Agenzia nazionale delle entrate ricorda la possibilità di detrazione fiscale delle spese sotenute per le cure psicologiche e ribadisce che le prestazioni rese dallo psicologo sono, ai fini fiscali, equiparate alle prestazioni sanitarie del medico. Si ribadisce inoltre che le prestazioni sanitarie per finalità terapeutiche rese sia dallo psicologo che dallo psicoterapeuta non necessitano di prescrizione medica. Finalmente inoltre è chiaro che lo psicologo rilascia prestazioni sanitarie finalizzate alla terapia indipendentemente dal titolo di specializzazione in psicoterapia. Lo psicologo quindi fa terapia psicologica e la terapia psicologia non è la psicoterapia!
Estratto da Circolare N. 20/e 13.05.2011 Agenzia Entrate
Il Ministero della Salute ritiene equiparabili, ai fini che in questa sede interessano, le prestazioni professionali dello psicologo e dello psicoterapeuta alle prestazioni sanitarie rese da un medico, potendo i cittadini avvalersi di tali prestazioni anche senza prescrizione medica. È pertanto possibile ammettere alla detrazione di cui all’art. 15, comma ,1 lett. c), del TUIR le prestazioni sanitarie
rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche senza prescrizione medica.
Commento di “Professione Psicologo”
Questo documento è di estrema importanza perché non soltanto si ribadisce il fatto che lo psicologo rilascia prestazioni sanitarie (diagnosi, cura e riabilitazione) indipendentemente dalla prescrizione medica ma si evidenzia come il legislatore ritenga le prestazioni rilasciate dallo psicologo finalizzate alla terapia indipendentemente dal titolo di specializzazione. Infatti lo psicologo rilascia prestazioni sanitarie finalizzate alla terapia esattamente come lo psicoterapeuta ed altrimenti non potrebbe essere. Infatti se non fosse riconosciuto allo psicologo il valore curativo della proprie prestazioni, essendo la professione regolamentata quella di psicologo, allora nessuno psicologo potrebbe curare neanche quindi lo psicologo-psicoterapeuta.
Nel documento quindi si fa finalmente chiarezza sul fatto che le prestazioni rilasciate dall’esercente la professione di psicologo siano riconosciute sanitarie ovvero aventi finalità terapeutiche.
In sintesi lo psicologo cura e lo fa, ai sensi di legge, con strumenti conoscitivi e d’intervento in ambito psicologico (art. 1 L. 56/89).
Questa circolare potrebbe non essere apprezzata da coloro, come i rappresentati di alcuni ordini degli psicologi, che vorrebbero ridurre l’attività di cura dei disturbi mentali alla sola psicoterapia. Ci accorgeremmo presto se il potere delle lobbies ordinistiche e accademiche fosse più forte della Norma di Legge che invece riconosce l’attività terapeutica svolta dallo psicologo e non solo dallo psicoterapeuta. Se tale circolare venisse modificata sarebbe certo lo zampino di tali gruppi di potere e la forte ingerenza nella politica nazional di gruppi accademici ed ordinistici. Vedremo.



