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	<title>Professione Psicologo</title>
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	<description>sviluppo, promozione e tutela delle scienze e delle professionalità psicologiche</description>
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		<title>Abolizione Ordine Psicologi o Limitarne i Poteri?</title>
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		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 07:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Ordine Psicologi]]></category>
		<category><![CDATA[Politica Professionale]]></category>
		<category><![CDATA[Abolire Ordine Psicologi]]></category>
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		<description><![CDATA[Ha davvero un senso la costituzione dell&#8217;ordine degli psicologi? Le funzioni di un ordine professionale dovrebbero essere prettamente amministrative legate cioè alla gestione dell&#8217;albo. Gli ordini dovrebbe essere assolutamente apolitici, aconfessionali e soprattutto ateorici. C&#8217;è però un enorme difetto negli ordini professionali, soprattutto quelli legati a professioni scientifiche, come l&#8217;ordine degli psicologi. Infatti il fatto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ha davvero un senso la costituzione dell&#8217;ordine degli psicologi? Le funzioni di un ordine professionale dovrebbero essere prettamente amministrative legate cioè alla gestione dell&#8217;albo. Gli ordini dovrebbe essere assolutamente apolitici, aconfessionali e soprattutto ateorici. C&#8217;è però un enorme difetto negli ordini professionali, soprattutto quelli legati a professioni scientifiche, come l&#8217;ordine degli psicologi. <span id="more-77"></span>Infatti il fatto che i consigli degli ordini siano costitutiti da persone interne alla materia, quindi, nel caso specifico, da psicologi, spesso anche docenti universitari o sostenitori di specifiche scuole di specializzazione, è altissimo, per non dire quasi certo, il rischio di ingerenza di un ordine professionale rispetto alle autonomie scientifiche di ogni singolo professionista e/o scienziato interno alla disciplina. L&#8217;ordine degli psicologi potrebbe infatti avvantaggiare specifiche posizioni teoriche addirittura a danno di altre, potrebbe favorire la promozione di alcuni docenti universitari collegati ai gruppi, associazioni o movimenti interni al consiglio dell&#8217;ordine, potrebbero sanzionare gli psicologi su questioni ideologiche e far prevalere un&#8217;interpretazione restrittiva delle norme che regolano la professione di psicologo per censurare, sospendere e radiare professionisti psicologi e scienziati scomodi ad alcune sfere di potere istituzionalizzato, come quelle accademiche.<br />
 </p>
<p><strong>L&#8217;Ordine e la Politica</strong><br />
E&#8217; così capitato che il consiglio dell&#8217;ordine degli psicologi del Lazio abbia inviato notiziari ufficiali nei quali si appoggia la campagna elettorale per il rettorato all&#8217;Università &#8220;La Sapienza&#8221; di Roma di specifici personaggi legati alla maggioranza di governo dell&#8217;ordine mentre l&#8217;ordine degli psicologi, a nostro avviso, dovrebbe rimanere al di fuori delle questioni politiche esterne in quanto è rappresentante dell&#8217;intera categoria. In questo  caso il consiglio dell&#8217;ordine degli psicologi del Lazio ha appoggiato una campagna elettorale accademica in rappresentanza dei suoi circa 16.000 iscritti che, però, potrebbero avere posizioni molto diverse da quelle dei pochi membri del consiglio.<br />
 </p>
<p><strong>Questione &#8220;L&#8217;Ordine Prende Posizioni Ideologiche&#8221;<br />
</strong>Altro fatto a tutti noto è che l&#8217;ordine degli psicologi del Lazio ha pubblicato (a spese di tutti gli iscritti), quindi promosso e distribuito, un libro con orientamento &#8220;scientifico&#8221; come azione stessa dell&#8217;Ordine, commissionandolo a specifici personaggi accademici, anche in questo caso strettamente legati al movimento che governa in modo maggioritario il consiglio dell&#8217;ordine stesso. In questo modo il consiglio, utilizzando i soldi di tutti i contribuenti psicologi ha divulgato, da una posizione dominante e di rappresentanza, specifiche posizione teoriche in ambito psicologico escludendo ovviamente altre in modo del tutto arbitrario. La scelta del curatore è stata anch&#8217;essa arbitraria anziché, ad esempio, indire un concorso a cui ogni psicologi iscritto potesse partecipare. Secondo la nostra posizione l&#8217;ordine degli psicologi dovrebbe garantire la tutela delle autonomie scientifiche e non appoggiare l&#8217;uno o l&#8217;altro orientamento ideologico. La scienza infatti non viene dall&#8217;alto, essa è costituzionalmente libera come è libero il suo insegnamento e favorire la promozione di una o poche teorie da parte di chi invece dovrebbe rappresentare l&#8217;intera categoria professionale secondo noi è un atto che potrebbe far pensare a una non chiara gestione del potere dominante e di rappresentanza dell&#8217;istituzione ordinistica.<br />
 </p>
<p><strong>Questione &#8220;Psicologia&#8221; vs &#8220;Psicoterapia&#8221;</strong><br />
Altro fatto è che l&#8217;ordine vorrebbe impedire a tutti gli psicologi regolarmente iscritti, regolarmente abilitati all&#8217;esercizio della professione di psicologo, di utilizzare strumenti conoscitivi e d&#8217;intervento in ambito psicologico (sanciti essere strumenti propri dello psicologo ai sensi dell&#8217;art. 1 della L. 56/89) per finalità sanitarie di cura in ambito psicologico di disturbi psicologici (le prestazioni dello psicologo sono sanitarie ai sensi del DM 17/05/2002), cercando di limitare tale possibilità soltanto agli psicoterapeuti, quindi escludendo tutti gli altri psicologi e trasformando ovvero riducendo, ogni psicologo anche del settore clinico ad un mero counsellor.<br />
L&#8217;ordine del Lazio dichiarando che soltanto con il limitato strumento della psicoterapia (e niente altro) si possano risolvere disturbi psicologici assume una posizione ideologica specifica e di fatto impedisce, in Italia, a qualsiasi psicologo professionista e a qualsiasi scienziato, di poter dimostrare che <strong><em>esistono strumenti diversi</em></strong> dalla psicoterapia per risolvere disturbi, impedisce quindi la crescita scientifica, l&#8217;innovazione e lo sviluppo, impedisce agli psicologi di poter utilizzare strumenti come la riabilitazione o il colloquio psicologico per finalità sanitarie di cura psicologica dei disturbi psicologici e di conseguenza impedisce a tutti i cittadini la libertà di scelta della cura.  In pratica per l&#8217;ordine l&#8217;unica cura dei disturbi mentali sarebbe la sola psicoterapia, niente altro può essere scoperto, niente altro può essere dimostrato, niente altro può essere utilizzato. Questo non è uno scherzo, è una triste realtà e coinvolge anche il nostro sistema giudiziario in quanto alcune sentenze sembrano appoggiare le posizioni restrittive dell&#8217;ordine del Lazio senza però indicare, ed è dimostrabile, alcuna norma che defnisca la psicoterapia come l&#8217;unica forma di cura dei disturbi psicologici (altrimenti noti come disturbi mentali). Non vi è infatti Norma che definisca la psicoterapia dal punto di vista procedurale né vi è norma che escluda lo psicologo dall&#8217;attività di cura dei disturbi mentali anzi.  Ricordiamo infatti che la norma riconosce le attività svolte dallo psicologo come sanitarie, la riabilitazione stessa è definita come uso di tecniche per finalità terapeutico-riabilitative, lo stesso ordine scrive che lo psicologo (quindi non lo psicoterapeuta) usa il colloquio psicologico (quindi non la psicoterapia) per risolvere sintomi e disturbi; è lo stesso ordine che scrive che lo psicologo interviene per curare attraverso i colloqui. Però è anche lo stesso ordine che afferma, quando si tratta di elargire sanzioni contro psicologi che divergono dalle posizioni ideologiche dell&#8217;ordine, esattamente l&#8217;opposto di quanto pubblica e scrive. Due pesi, due misure!<br />
 </p>
<p><strong>Ha ancora senso parlare di Ordini Professionali?</strong><br />
Ci poniamo quindi una domanda molto semplice. Ha ancora senso parlare di ordini professionali, sono davvero strumenti di tutela o sono diventati uno strumento a disposizione delle accademie e delle scuole di specializzazione ovvero di chi riveste cariche di potere dominanti istituzionalizzate di impedire l&#8217;emergere di ogni cosa possa mettere in discussione tali sfere di potere?<br />
 </p>
<p>Se da una parte si può auspicare la chiusura dell&#8217;ordine degli psicologi, in fondo se ci pensiamo bene qualsiasi cosa si possa fare con &#8220;la parola&#8221; potrebbe essere fraintesa con la psicologia, così i counsellor, che nulla hanno a che fare con gli psicologi (che invece rivestono ruolo sanitario), vengono presi di mira dagli ordini degli psicologi, così chi si occupa a diversi livelli di gestione delle risorse umane, ecc.!<br />
Se l&#8217;ordine ha un senso il suo senso è soltanto amministrativo finalizzato a certificare coloro che hanno i requisiti per essere considerati &#8220;psicologi&#8221; senza però limitare, sotto la veste di &#8220;tutela&#8221;, la libertà di sviluppo di altre scienze, di altre pratiche legate anch&#8217;esse alla &#8220;parola&#8221; alla relazione d&#8217;aiuto, al rapporto tra persone.<br />
Dietro la maschera di ciò che chiamano &#8220;tutela&#8221; si potrebbe nascondere il tentativo istituzionale-accademico di far convergere tutta la formazione, universitaria e post-universitaria, verso le solite strutture ovvero i soli docenti universitari che la gestiscono. L&#8217;ordine, volendo impedire agli psicologi di trattare disturbi psicologici per finalità sanitarie di cura, limitando tale possibilità al ristretto strumento della psicoterapia, potrebbe in realtà &#8220;obbligare&#8221; (attraverso comunicazione interna all&#8217;università, quindi mediaticamente) lo psicologo che vuole lavorare nel settore clinico ad iscriversi presso una loro scuola di specializzazione (quaasi la totalità private) gestita, come si sa, dai soli noti accademici. Riducendo inoltre lo psicologo ad un counsellor potrebbe voler accaparrarsi anche tale settore formativo. Il loro obiettivo potrebbe quindi essere quello del dominio completo di tutta la formazione legata alla psicologia riducendo le possibilità di concorrenze e facendola diventare di estrema minoranza.<br />
 </p>
<p><strong>Richiamare l&#8217;Ordine all&#8217;Ordine</strong><br />
L&#8217;ordine quindi andrebbe richiamato all&#8217;ordine! Ripristinato il suo ruolo amministrativo, reso a-politico, a-confessionale, a-teorico o altrimenti impedire a chi riveste cariche di potere accademico o cariche in gruppi aziendali di dominanza all&#8217;interno della disciplina come le scuole di specializzazione, quindi a coloro che potrebbero avere un chiaro conflitto di interessi, di poter acquisire anche tale ruolo di rappresentanza e di dominanza.<br />
 </p>
<p>Inoltre, pochi lo sanno, se un consigliere dell&#8217;ordine degli psicologi o l&#8217;intero consiglio avesse commesso illeciti disciplinari la denuncia va inviata allo stesso ordine e non ad un organo <em>super partes</em>, ovvero si deve inviare la denuncia agli stessi consiglieri accusati! Quindi gli stessi consiglieri diventerebbero accusa e giudici di se stessi.<br />
 </p>
<p>Un&#8217;altra aberrazione che riguarda l&#8217;ordine degli psicologi del Lazio è che se un qualsiasi psicologo subisse una qualsiasi sanzione (e  lo stesso consiglio è sia l&#8217;accusa che il giudice dello psicologo accusato) tale sanzione avrebbe effetto immediato, senza possibilità di poter continuare ad esercitare anche in caso di appello presso un tribunale. L&#8217;ordine del Lazio è l&#8217;unico ordine che preveda la presunzione di colpevolezza ovvero che renda esecutiva una sanzione senza possibilità di sospensione in caso di appello!<br />
 </p>
<p>Gli ordini così organizzati non hanno un reale senso di esistere, troppo spesso si evidenziano ingerenze delle accademie nell&#8217;ordine e viceversa n0nché l&#8217;ingerenza dell&#8217;ordine nelle autonomia scientifiche e professionali di quegli psicologi che divergono rispetto alle teorie, alle ideologie appoggiate dai consiglieri dell&#8217;ordine e dagli accademici collegati. L&#8217;ordine, è un rischio, potrebbe diventare un chiaro mezzo di censura, un &#8220;braccio armato&#8221; con potere sanzionatorio delle accademie universitarie, della politica, delle scuole di specializzazione, di specifiche ideologie. Questo rischio va ridotto se non annullato.<br />
Annullare il rischio significherebbe abolire l&#8217;ordine degli psicologi, ridurre il rischio significherebbe togliere il potere sanzionatorio agli ordini, riportarli all&#8217;ordine impedendo loro di favorire specifiche iniziative scientifiche quindi riportarli ad un chiaro, semplice ruolo amministrativo che sappia tutelare realmente gli psicologi anziché costituire una minaccia per la libertà scientifica e professionale di ogni iscritto.<br />
L&#8217;ordine deve rappresentare la categoria tutta, la maggioranza e la minoranza, considerando il fatto che una maggioranza scientifica è tale solo temporalmente, mentre se si limita la libertà di azione scientifica e professionale di ciò che non riveste posizioni dominanti si impedisce di fatto la libertà di scelta di tutti e sarebbe chiaro il tentativo di mantenimento di un potere istituzionale legato ai soliti gruppi di potere istituzionalizzato.<br />
Le strade sono poche ed è necessaria una presa di posizione delle istituzioni, del parlamento italiano. La scelta è o nell&#8217;abolizione dell&#8217;ordine professionale degli psicologi oppure nella riduzione dei poteri sanzionatori e in un maggiore controllo relativo al rispetto degli esclusivi poteri amministrativi dell&#8217;ordine. I rischi di abuso di posizione dominante e di posizione di rappresentanza sono davvero elevatissimi.<br />
 </p>
<p><strong>La Proposta di &#8220;Professione Psicologo&#8221; &amp; SRM Psicologia<br />
</strong>Senza necessariamente auspicare l&#8217;abolizione dell&#8217;ordine degli psicologi si può riportare nuovo ordine all&#8217;Ordine, riorganizzarlo funzionalmente in modo che gli iscritti non si sentano &#8220;minacciati&#8221; ma tutelati e soprattutto si possano sentire rappresentati nella loro autonomia scientifica e professionale. Limitare l&#8217;attività dell&#8217;ordine ad un&#8217;attività amministrativa è il nostro principale suggerimento. L&#8217;ordine dovrebbe fungere da interfaccia tra lo psicologo iscritto che paga il contributo associativo e la pubblica amministrazione. Lo psicologo deve poter pensare al proprio lavoro in piena autonomia scientifica e professionale e l&#8217;ordine dovrebbe fornire informazioni sulla burocrazia, indicare gli adempimenti fiscali, indicare le norme vigenti e le loro variazioni, fornire pareri in materia legale e fiscale ovvero togliere allo psicologo ogni preoccupazione inerenti tali materie.<br />
 </p>
<p><strong>In sintesi<br />
 </strong></p>
<ul>
<li>Limitare l&#8217;attività dell&#8217;ordine ad un&#8217;attività amministrativa</li>
<li>Annullare il potere sanzionatorio avendo solo potere di controllo e verifica</li>
<li>Fungere da interfaccia tra le amministrazioni pubbliche e gli psicologi iscritti</li>
<li>Fornire informazioni e tutela allo psicologo in materia fiscale e legale sulla professione</li>
<li>Limitare qualsiasi azione di arbiratria promozione ideologica o scientifica</li>
<li>Favorire la coesione professionale</li>
<li>Tutelare le autonomie scientifiche anche di minoranza di tutti gli iscritti</li>
<li>Essere a-politico, a-confessionale e scientificamente laico<br />
 </li>
</ul>
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		<title>Definizione di Prevenzione Psicologica</title>
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		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 12:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[(Archivio Generale)]]></category>
		<category><![CDATA[Clinica e Sanità]]></category>
		<category><![CDATA[Art. 1 L.56/89]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenzione Psicologica]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia Clinica]]></category>

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		<description><![CDATA[Il concetto di prevenzione in psicologia comprende tutto ciò che può essere utilizzato dallo psicologo al fine di prevenire un sintomo od disturbo prima che esso sia presente (terapia preventiva primaria) oppure prevenire l’esacerbazione di un problema, un sintomo, un disturbo o uno stato di disagio oppure prevenire che sintomi e disagio esitino in un disturbo o che un disturbo psicologico esiti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: left">Il concetto di <strong>prevenzione</strong> in psicologia comprende tutto ciò che può essere utilizzato dallo psicologo al fine di prevenire un sintomo od disturbo prima che esso sia presente (terapia preventiva primaria) oppure prevenire l’esacerbazione di un problema, un sintomo, un disturbo o uno stato di disagio oppure prevenire che sintomi e disagio esitino in un disturbo o che un disturbo psicologico esiti in altre condizioni più gravi o di diversa natura (terapia preventiva secondaria). <span id="more-57"></span></p>
<p style="TEXT-ALIGN: left">In pratica la terapia preventiva, o cura preventiva, in ambito psicologico (prevenzione psicologica) è una forma di cura psicologica che si avvale di strumenti conoscitivi e d&#8217;intervento in ambito psicologico (ai sensi dell&#8217;art. 1 L. 56/89) tesi alla soluzione di uno stato di disagio, di sintomi, disturbi mentali, problemi psicologici e psico-sociali al fine di impedire che tali problematiche contingenti all&#8217;atto della presa in carico possano esitare in altre forme di compromissione, in cronicizzazioni ovvero in più gravi o diverse problematiche.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: left">E&#8217; pacifico che ogni forma di prevenzione sia innanzitutto una forma di cura, una terapia atta a risolvere ciò che potrebbe mantenere il problema e/o ciò che potrebbe generare altro (diverso e/o peggiore rispetto allo stato attuale). La terapia di prevenzione o più semplicemente &#8220;prevenzione&#8221;, avviene sempre in ogni attività sanitaria e non è certo scindibile né dalla diagnosi, sia essa clinica che sopratttutto funzionale, né dall&#8217;attività terapeutica/riabilitativa che anzi è la base di ogni forma di prevenzione sia essa primaria che secondaria.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: left">E&#8217; oggi molto importante ribadire questi concetti e proporre un po&#8217; di chiarezza nel panorama delle cure psicologiche. Stiamo infatti assistendo ad un tentativo di boicottaggio delle cure psicologiche pure, quelle cioè che non fanno uso né di psicofarmaci né di psicoterapia. L&#8217;attacco però, ahinoi, parte dallo stesso ordine degli psicologi che vorrebbe limitare l&#8217;attività sanitaria dello psicologo e non vuole riconosce nella prevenzione la sua intrinseca finalità terapeutica. Per questo è importante una chiara definizione di prevenzione per non creare il gioco di equivoci che viene utilizzato da chi riveste posizioni dominanti per determinare, di volta in volta, quale sia l&#8217;interpretazione prevalente di una specifica attività e che troppo spesso permette agli ordini di condizionare le scelte anche in campo giudiziario. Se si lascia un termine &#8220;indefinito&#8221; esso può essere soggetto a qualsiasi interpretazione.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: left">Sappiamo che per Norma (DM 17/05/2002) lo psicologo rilascia prestazioni sanitarie e che le prestazioni sanitarie sono strettamente legate al concetto di cura; sappiamo che lo psicologo interviene nell&#8217;ambito della salute mentale attraverso strumenti conoscitivi e d&#8217;intervento in ambito psicologico (Art. 1 L. 56/89). Sappiamo infine che ogni attività di prevenzione è necessariamente un&#8217;attività curativa (per prevenire l&#8217;esacerbazione di un disturbo o un sintomo è ovviamente necessario cuare il sintomo o il disturbo contigenti alla presa in carico).<br />
E&#8217; quindi paradossale che un ordine, come quello degli psicologi, voglia impedire allo psicologo di elargire qualsiasi prestazione sanitaria finalizzata al recupero delle funzioni di un soggetto quindi di curare ciò che disturba la salute mentale. Perché &#8220;cura&#8221; e &#8220;recupero di abilità/funzioni&#8221;, è lapalissiamo, sono assolutamente sinonimi soprattutto nel campo della salute mentale ove ci può essere la diagnosi di &#8220;disturbo&#8221; sono nel caso di compromissione di una funzione/abilità personale, relazionale, sociale, lavorativa (o scolastica) e/o presenza di disagio.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: left">La prevenzione è quindi, da quanto abbiamo potuto dimostrare, un atto necessariamente terapeutico e lo psicologo interviene, a Norma di Legge, attraverso ogni strumento conoscitivo e d&#8217;intervento in ambito psicologico per finalità sanitarie legate al ripristino della salute cosiddetta &#8221;mentale&#8221; (anche se preferiamo &#8221;psicofisiologica&#8221;) della persona, sia nella sua organizzazione individuale, che di coppia, familiare e sociale.<br />
 </p>
<p style="TEXT-ALIGN: left"> </p>
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		<title>Lo Psicologo nell&#8217;Ambito Clinico-Sanitario</title>
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		<pubDate>Wed, 25 May 2011 12:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[la psicologia è una scienza i cui &#8220;oggetti&#8221; d&#8217;intervento sono variegati. Si va dalla salute individuale a quella di coppia e familiare, fino alla &#8220;salute&#8221; aziendale e sociale. La psicologia può essere sommariamente divisa in tre grandi branche in relazione al contesto di applicazione. Una psicologia applicata ai contesti clinico-sanitari, che si occupa della salute mentale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>la psicologia è una scienza i cui &#8220;oggetti&#8221; d&#8217;intervento sono variegati. Si va dalla salute individuale a quella di coppia e familiare, fino alla &#8220;salute&#8221; aziendale e sociale. La psicologia può essere sommariamente divisa in tre grandi branche in relazione al contesto di applicazione. Una psicologia applicata ai contesti clinico-sanitari, che si occupa della salute mentale ovvero del trattamento psicologico di sintomi, disturbi e problemi, una psicologia dei contesti organizzativi come la psicologia di comunità, della salute o del lavoro, ed una psicologia generale e sperimentale. Parliamo ora dell&#8217;ambito clinico-saniario.<span id="more-39"></span></p>
<p> <br />
<strong>La Psicologia in Ambito Clinico-Sanitario<br />
 </strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">L&#8217;applicazione più nota nonché più diffusa della psicologia è sicuramente l&#8217;ambito clinico. Per clinico si intende ovviamente tutto ciò che abbia a che fare con il rappporto con il paziente e con la patologia, nel caso specifico, con il paziente psicologico e con i disturbi psicologici altrimenti noti come &#8220;disturbi mentali&#8221;.<br />
Nella sua attività clinica, sia essa rivolta all&#8217;età adulta che all&#8217;età evolutiva, lo psicologo utilizza tutti gli strumenti conoscitivi e d&#8217;intervento per finalità sanitarie, ovvero di diagnosi, cura e riabilitazione. Lo psicologo non utilizza strumenti medico-chiururgici, quindi interviene senza farmaci, senza chirurgia, senza mezzi invasivi.<br />
Lo strumento psicologico più utilizzato dallo psicologo è il &#8220;colloquio psicologico&#8221; (strumento d&#8217;intervento), una prestazione che la Legislazione riconosce avente valore sanitario ovvero finalizzato alla terapia. Il colloquio psicologico può essere orientato secondo specifici modelli teorici (strumenti conoscitivi) e con obiettivi di diagnosi, cura e riabilitazione.<br />
Il trattamento psicologico in ambito clinico può essere rivolto al singolo individuo, alla coppia, alla famiglia o al gruppo, può essere di tipo diretto quando si rivolge direttamente al &#8220;portatore del sintomo/problema&#8221; oppure indiretto quando è rivolto ad una persona collegata direttamente al portatore del sintomo/problema.<br />
Il trattamento psicologico in ambito clinico è orientato alla soluzione di sintomi, disturbi, problemi e disagio o alla prevenzione degli stessi.La finalità è ovviamente terapeutica vale a dire tesa al ripristino delle normali condizioni di salute del paziente psicologico.</p>
<p style="padding-left: 30px;">Il quadro normativo italiano, il tariffario degli psicologi italiani ed alcuni documenti prodotti dal consiglio nazionale dell&#8217;ordine degli psicologici ci aiuta a comprendere le finalità terapeutiche dell&#8217;intervento psicologico in ambito clinico.</p>
<p style="padding-left: 30px;">Il Decreto Ministeria (D.M.) 17/05/2002 riconosce alle prestazioni rilasciate dall&#8217;esercente la professione di psicologo il loro valore sanitario (diagnosi, cura e riabilitazione) anche per finalità fiscali (esenzione IVA e deducibilità). Il Ministero della salute ribadisce che le prestazioni rese dallo psicologo, in quanto aventi finalità terapeutiche (circolare n. 20/e del 13/05/2011 agenzia delle entrate), sono spese detraibili alla pari delle spese rilasciate dal medico. </p>
<p style="padding-left: 30px;">Il CNOP (Consiglio Nazionale Ordine Psicologi) nel descrivere le linee guida per la formazione dello psicologo include la necessità per lo psicologo di acquisire competenze, in area psicologica (diversificata dalla psicoterapia), per il trattamento (individuale, di coppia, familiare e di gruppo) di sintomo e disturbi mentali tra i quali anche &#8220;psicosi&#8221; e &#8220;disturbi di personalità&#8221; (fonte: Notiziario Ordine Psicologi Lazio, speciale Materiale per la Professione, 2005 p. 211).</p>
<p style="padding-left: 30px;">Il tariffario nazionale degli psicologi italiani, anche se attualmente non approvato ministerialmente nelle tariffe che sono quindi libere e non vincolate, ma comunque valido per i suoi nomenclatori e riconosciuto, dagli stessi ordini che l&#8217;hanno promulgato, utilie per inquadrare le prestazioni rilasciate dallo psicologo professionista, riconosce il valore terapeutico delle tecniche  di riabilitazione psicologica (attività riservata allo psicologo) ribadendo pertanto che lo  psicologo svolge nei fatti attività terapeutica.</p>
<p style="padding-left: 30px;">Lo stesso ordine degli psicologi del Lazio pubblica nel 2007 sul proprio Notiziario ufficiale che lo psicologo (quindi non lo psicoterapeuta) utilizza il colloquio psicologico (quindi non la psicoterapia) per la risoluzione di sintomi, disturbi e problemi e aggiungendo che lo psicologo interviene per curare. (fonte: Notiziario Ordine Psicologi Lazio n. 6/2007 p. 64-65).</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>  <br />
Definizione Sintetica di Psicologo in Ambito Clinico<br />
</strong>Dalla lettura integrale delle Norme che regolano la professione di psicologo e dei documenti citati possiamo trarre una sintesi della definizione di psicologo dell&#8217;ambito clinico-sanitario.<br />
 </p>
<blockquote>
<p style="padding-left: 30px;"><em>&#8220;lo psicologo professionista del settore clinico-sanitario è un professionista della salute  che utilizza strumenti conoscitivi e d&#8217;intervento in ambito psicologico (art. 1 L. 56/89), quali ad esempio il colloquio psicologico, per finalità sanitarie (D.M. 1994, 2002) di diagnosi, cura e riabiitazione di pazienti affetti da sintomi, disturbi mentali, problemi, disagio.</em></p>
</blockquote>
<p style="padding-left: 30px;"><em></em> </p>
<p style="padding-left: 30px;">  </p>
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		<title>Lo Psicologo Cura e la Cura è Detraibile</title>
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		<pubDate>Tue, 24 May 2011 22:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Nella circolare n. 20/e del 13 maggio 2011 l&#8217;Agenzia nazionale delle entrate ricorda la possibilità di detrazione fiscale delle spese sotenute per le cure psicologiche e ribadisce che le prestazioni rese dallo psicologo sono, ai fini fiscali, equiparate alle prestazioni sanitarie del medico. Si ribadisce inoltre che le prestazioni sanitarie per finalità terapeutiche rese sia dallo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nella circolare n. 20/e del 13 maggio 2011 l&#8217;Agenzia nazionale delle entrate ricorda la possibilità di detrazione fiscale delle spese sotenute per le cure psicologiche e ribadisce che le prestazioni rese dallo psicologo sono, ai fini fiscali, equiparate alle prestazioni sanitarie del medico. Si ribadisce inoltre che le prestazioni sanitarie per finalità terapeutiche rese sia dallo psicologo che dallo psicoterapeuta non necessitano di prescrizione medica. Finalmente inoltre è chiaro che lo psicologo rilascia prestazioni sanitarie finalizzate alla terapia indipendentemente dal titolo di specializzazione in psicoterapia. Lo psicologo quindi fa terapia psicologica e la terapia psicologia non è la psicoterapia! <span id="more-31"></span> <br />
<strong> <br />
</strong><strong>Estratto da Circolare N. 20/e 13.05.2011 Agenzia Entrate<br />
 </strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">Il Ministero della Salute ritiene equiparabili, ai fini che in questa sede interessano, le prestazioni professionali dello psicologo e dello psicoterapeuta alle prestazioni sanitarie rese da un medico, potendo i cittadini avvalersi di tali prestazioni anche senza prescrizione medica. È pertanto possibile ammettere alla detrazione di cui all’art. 15, comma ,1 lett. c), del TUIR le prestazioni sanitarie<br />
rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche senza prescrizione medica.</p>
<p style="padding-left: 30px;"> <br />
<strong>Commento di &#8220;Professione Psicologo&#8221;<br />
 </strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">Questo documento è di estrema importanza perché non soltanto si ribadisce il fatto che lo psicologo rilascia prestazioni sanitarie (diagnosi, cura e riabilitazione) indipendentemente dalla prescrizione medica ma si evidenzia come il legislatore ritenga le prestazioni rilasciate dallo psicologo finalizzate alla terapia indipendentemente dal titolo di specializzazione. Infatti lo psicologo rilascia prestazioni sanitarie finalizzate alla terapia esattamente come lo psicoterapeuta ed altrimenti non potrebbe essere. Infatti se non fosse riconosciuto allo psicologo il valore curativo della proprie prestazioni, essendo la professione regolamentata quella di psicologo, allora nessuno psicologo potrebbe curare neanche quindi lo psicologo-psicoterapeuta.<br />
Nel documento quindi si fa finalmente chiarezza sul fatto che le prestazioni rilasciate dall&#8217;esercente la professione di psicologo siano riconosciute sanitarie ovvero aventi finalità terapeutiche.<br />
In sintesi lo psicologo cura e lo fa, ai sensi di legge, con strumenti conoscitivi e d&#8217;intervento in ambito psicologico (<a href="/2011/05/definizione-psicologo/">art. 1 L. 56/89</a>).<br />
Questa circolare potrebbe non essere apprezzata da coloro, come i rappresentati di alcuni ordini degli psicologi, che vorrebbero ridurre l&#8217;attività di cura dei disturbi mentali alla sola psicoterapia. Ci accorgeremmo presto se il potere delle lobbies ordinistiche e accademiche fosse più forte della Norma di Legge che invece riconosce l&#8217;attività terapeutica svolta dallo psicologo e non solo dallo psicoterapeuta. Se tale circolare venisse modificata sarebbe certo lo zampino di tali gruppi di potere e la forte ingerenza nella politica nazional di gruppi accademici ed ordinistici. Vedremo. </p>
<p style="padding-left: 30px;"> </p>
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		<title>Definizione Professione Psicologo</title>
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		<pubDate>Tue, 24 May 2011 21:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Nel 1989 nasce in Italia la professione regolamentata di &#8220;psicologo&#8221;. Una professione giovane che ancora risente di male interpretazioni delle norme che la regolano. Vediamo ora insieme la norma principale che definisce la professione di psicologo, l&#8217;art. 1 della L. 56/89.   Premessa   Ricordiamo che la legge 56/89 istituisce la professione di psicologo ed è essa ad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel 1989 nasce in Italia la professione regolamentata di &#8220;psicologo&#8221;. Una professione giovane che ancora risente di male interpretazioni delle norme che la regolano. Vediamo ora insieme la norma principale che definisce la professione di psicologo, l&#8217;art. 1 della L. 56/89. <span id="more-20"></span></p>
<p><strong> <br />
Premessa<br />
 </strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">Ricordiamo che la legge 56/89 istituisce la professione di psicologo ed è essa ad essere regolamentata. Significa che il concetto di &#8220;professione di psicologo&#8221; funge da &#8220;cappello&#8221; sotto il quale comprendere tutte le prestazioni svolte dallo psicologo nell&#8217;ambito della sua attività professionale. Ciò che non può fare lo psicologo non può farlo nessuno psicologo indipendentemente dal suo titolo di specializzazione, allo stesso modo, ciò che può fare lo psicologo può farlo ogni psicologo indipendentemente dal suo titolo di specializzazione.  Infatti lo psicologo rimane sempre psicologo, nessun titolo di specializzazione cambia la natura della sua professione principale, quella regolamentata. Affermazioni del tipo &#8220;lo psicologo non cura&#8221; porterebbero come conseguenza che nessuno psicologo potrebbe più curare, mentre la Norma riconosce la natura sanitaria delle prestazioni rese dall&#8217;esercente la professione di psicologo.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong> <br />
Art. 1 L. 56/89. Norma e Commento<br />
 </strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">La legge n. 56 del 1989 istituisce per la prima volta in Italia la professione di psicologo. Quella di psicologo è quindi una professione regolamentata (ovvero regolata da Ordine) soltanto dal 1989.</p>
<p style="padding-left: 30px;">Il testo dell&#8217;art. 1 della L.56/89 cita testualmente <em>&#8220;La professione di psicologo comprende l&#8217;uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.&#8221;</em></p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong> <br />
Descrizione e Commento Art. 1 L. 56/89<br />
 </strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">Lo psicologo quindi utilizza tutti gli strumenti conoscitivi e di intervento in ambito psicologico.<br />
Per <strong>strumenti conoscitivi</strong> si intendono paradigmi, teorie, conoscenze, acquisizioni.<br />
Per <strong>strumenti di intervento</strong> si intendono strumenti come il colloquio psicologico, stimolazioni psicologiche e neuropsicologiche, ipnosi, training psicologici, e così via.<br />
Gli strumenti psicologici sono tutti quegli strumenti non chirurgici, non farmacologici, non invasivi utilizzati dallo psicologo.</p>
<p style="padding-left: 30px;">Il concetto di <strong>prevenzione</strong> comprende tutto ciò che può essere utilizzato dallo psicologo al fine di prevenire un sintomo od disturbo prima che esso sia presente (terapia preventiva primaria) oppure prevenire l&#8217;esacerbazione di un problema o che un sintomo esiti in un disturbo o che un disturbo esiti in altre condizioni (terapia preventiva secondaria).</p>
<p style="padding-left: 30px;">La <strong>diagnosi psicologica</strong> è l&#8217;attribuzione di una valutazione da parte dello psicologo dopo aver acquisito dati relativi alle condizioni di salute psicologica del paziente. La diagnosi può avere finalità prettamente attributive, finalità preventive (la diagnosi precoce può prevenire esiti peggiori), valore terapeutico (terapia diagnostica). La diagnosi non è scindibile nella prassi dalla cura stessa in quanto la stessa attribuzione diagnostica può essere determinata dall&#8217;esito della cura.</p>
<p style="padding-left: 30px;">Le attività di <strong>abilitazione-riabilitazione</strong> sono tutte quelle attività svolte dallo psicologo per finalità terapeutiche ovvero per sviluppare nel paziente specifiche funzioni deficitarie o per recuparare funzioni compromesse. Per la letteratura internazionale in particolare per il noto DSM (Manuale Diagnostico e Statistico dei Diturbi Mentali) la quasi totalità dei disturbi mentali può essere diagnosticata esclusivamente in presenza di compromissione di una o più funzioni della vita del soggetto o in presenza di marcato disagio. Pertanto la riabilitazione psicologica risulta essere una prestazione terapeutica fondamentale in ambito psicologico.</p>
<p style="padding-left: 30px;">Il <strong>sostegno psicologico</strong> è l&#8217;attività dello psicologo volta al mantenimento a livello longitudinale delle condizioni di salute della persona. Può essere utilizzato quindi per obiettivi di mantenimento o miglioramento dei risultati ottenuti con gli interventi terapeutico-riabilitativi oppure essere utilizzato come mezzo di controllo per prevenire esacerbazione di situazioni croniche o per seguire un paziente o i familiari di un paziente con specifiche patologie mediche croniche, degenerative o terminali quindi con funzioni di riduzione del disagio. Lo stesso sostegno può avere finalità terpaeutiche quando permette la remissione del disagio e garantisce il miglioramento delle condizioni generali di vita del paziente.</p>
<p style="padding-left: 30px;">Prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione, sostegno sono le principali attività cliniche svolte dallo psicologo e sono sintetizzabili nel concetto di &#8220;cure psicologiche&#8221; o &#8220;terapie psicologiche&#8221;. La finalità terapeutica delle prestazioni psicologiche ha portato il legilastore a riconoscere il valore sanitario delle prestazioni rilasciate dall&#8217;esercente l&#8217;attività di psicologo, anche per quanto riguarda l&#8217;esenzione IVA sia per quanto riguarda la detraibilità fiscale come spese sanitarie.</p>
<p style="padding-left: 30px;">Lo psicologo, quale prestatore d&#8217;opera sanitaria, quindi lo psicologo del settore clinico si occupa di salute mentale ovvero del trattamento di ciò che la disturba (disturbi mentali) attraverso strumenti conoscitivi e di intervento in ambito psicologico, vale a dire con mezzi psicologici (non chirurgici, non farmacologici, non invasivi) tra cui spicca lo strumento sanitario del &#8220;colloquio psicologico&#8221;.</p>
<p style="padding-left: 30px;">In sintesi &#8220;lo psicologo è quel professionista della salute che utilizza tutti gli strumenti conoscitivi e d&#8217;intervento in ambito psicologico, come il colloquio psicologico, per la risoluzione di un problema, un sintomo, un disturbo o per la prevenzione dello stesso. Le prestazioni cliniche rilasciate dall&#8217;esercente la professione di psicologo sono dalla Norma riconosciute sanitarie (DM 1994 e 2002) quindi esenti IVA e detraibili fiscalmente,  in quanto il legislatore le ha riconosciute aventi finalità terapeutiche&#8221; (circolare 20e agenzia delle entrate 13.05.2011).</p>
<p style="padding-left: 30px;">  </p>
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		<title>VIDEO: la Terapia Psicologica non è Psicoterapia</title>
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		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Roma, 28 novembre 2009, Palazzetto delle Carte Geografiche.  Video del convegno &#8220;Contr&#8217;Ordine&#8221; organizzato dalla SRM Psicologia e condotto dal Dott. Marco Baranello, psicologo e scienziato italiano, fondatore della teoria emotocognitiva. Il convegno ha un enorme valore storico per la tutela della professione di psicologo. Per la prima volta vengono presentati documenti ufficiali e legislazione che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Roma, 28 novembre 2009, Palazzetto delle Carte Geografiche.  Video del convegno &#8220;Contr&#8217;Ordine&#8221; organizzato dalla SRM Psicologia e condotto dal Dott. Marco Baranello, psicologo e scienziato italiano, fondatore della teoria emotocognitiva. Il convegno ha un enorme valore storico per la tutela della professione di psicologo. Per la prima volta vengono presentati documenti ufficiali e legislazione che dimostra come le attività cliniche dello psicologo abbiano riconosciuto valore terapeutico. Il convegno segna la discesa in campo degli psicologi sostenitori delle cure psicologiche diverse dalla psicoterapia per contrastare l&#8217;ordine degli psicologi del Lazio che invece vorrebbe impedire a tutti gli psicologi italiani di curare. Da non perdere. <span id="more-45"></span></p>
<p style="text-align: center;">
<hr /></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/p/9A0CD7512E289846?hl=it_IT&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/p/9A0CD7512E289846?hl=it_IT&amp;fs=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<hr /><strong> <br />
Presentazione del Convegno</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">Il convegno nasce con l&#8217;intento di informare gli psicologi per tutelare la psicologia e la professione di psicologo in Italia che, oggi più che mai, è davvero a rischio.<br />
Obiettivo principale è constrare le posizioni dell&#8217;ordine degli psicologi, in particolare l&#8217;ordine degli psicologi del Lazio, che, attraverso sanzioni disciplinari nei confronti di alcuni importanti colleghi sta cercando di impedire agli psicologi italiani di elargire prestazioni sanitarie di cura dei disturbi mentali. Avete capito bene!<br />
L&#8217;ordine degli PSICOLOGI non vuole riconoscere l&#8217;attività di cura dello PSICOLOGO. La posizione dell&#8217;ordine però sembra in netto contrasto sia con la Legislazione in materia che con i documenti scritti dall&#8217;ordine stesso dove emerge invece chiaramente che lo psicologo cura. Qual è l&#8217;obiettivo dell&#8217;ordine nell&#8217;affermare qualcosa che, palesemente, non tutela lo sviluppo della professione di psicologo?<br />
L&#8217;Ordine degli psicologi del Lazio, legato alle accademie e alla scuole di specializzazione in psicoterapia attraveso docenti iscritti al movimento politico che governa l&#8217;ordine, vorrebbe infatti escludere lo psicologo dalla cura per riservare tale diritto soltanto allo psicoterapeuta. In pratica per l&#8217;ordine l&#8217;unica forma di cura dei disturbi mentali è la sola psicoterapia. Vale a dire che per l&#8217;Ordine degli psicologi del Lazio nulla può essere scoperto, nulla può essere applicato, nessuno strumento psicologico può essere usato per curare, ma solo e soltanto la psicoterapia. Insomma sembra che l&#8217;ordine degli psicologi del Lazio stia proteggendo una classe specifica di professionisti e di conseguenza cerchi di tutelare la sola formazione in psicoterapia impedendo attraverso sanzioni (sospensione o radiazione) o minaccia di sanzione, tutti gli psicologi che utilizzino strumenti clinici di tipo psicologico diversi dalla psicoterapia per la cura dei disturbi mentali. Nei fatti l&#8217;ordine non solo impedisce la libertà dello psicologo di elargire le cure più idonee alla tutela della salute del paziente, ma impedisce a tutti i cittadini di scegliere liberamente cure psicologiche diverse dalla psicoterapia.<br />
Nei fatti questo contrasta con la norma e con i principi costituzionali di libertà della scienza e libertà di scelta della cura. Le norme dello Stato invece riconoscono pienamente il valore sanitario, quindi di diagnosi, cura e riabilitazione, delle prestazioni rilasciate dall&#8217;esercente l&#8217;attività di psicologo.<br />
Dire che lo psicologo non cura, è un vero e proprio paradosso. Infatti se lo psicologo non potesse curare, nessuno psicologo potrebbe farlo, neanche se psicoterapeuta. Nel video vengono messe in risalto le norme ed i documenti ufficiali, quindi le leggi dello Stato e i testi pubblicati dagli ordini, e sarà evidente a tutti le contraddizioni dello stesso ordine che, prima afferma che lo psicologo cura e poi sanziona gli psicologi che lo fanno.</p>
<p style="padding-left: 30px;">Il Dott. Baranello è il primo sostenitore in Italia delle cure psicologiche pure diverse dalla psicoterapia. Per Baranello la psicoterapia è uno degli strumenti a disposizione di medici e psicologi specializzati ma non è l&#8217;unico strumento di cura esistente. Lo psicologo infatti può elargire prestazioni sanitarie quindi con finalità terapeutiche indipendentemente dal titolo di specializzazione. Baranello conduce il convegno muovendosi esclusivamente nel campo del Diritto, citando norme e documenti, senza mai scendere nel contenuto scientifico o favorendo specifiche posizioni teoriche. Per il Dott. Baranello tutti gli psicologi italiani e non solo devono poter essere liberi di applicare ciò che ritengono, in scienza e coscienza, più utile alla tutela della salute del paziente ed ogni cittadino deve poter avere il diritto di scegliere la cura. L&#8217;orientamento teorico dello psicologo quale strumento conoscitivo deve rimanere libero. L&#8217;ordine degli psicologi non dovrebbe mai imporre o sostenere da posizione dominante uno specifico orientamento in quanto ciò andrebbe a danno della costituzionale libertà di fare scienza, di insegnare scienza e nella costituzionale libertà di scelta di ogni cittadino italiano.</p>
<p style="padding-left: 30px;"> </p>
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